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Indennità di accompagnamento

Indennità di accompagnamento negata: non sempre serve essere allettati

La capacità di fare qualche passo non coincide sempre con una reale autonomia. Il bisogno di supervisione continua può essere decisivo quando esistono rischi di cadute, disorientamento o altri pericoli.

Molte persone pensano che l’indennità di accompagnamento spetti soltanto a chi è completamente allettato, usa stabilmente la carrozzina o non riesce più a compiere alcun movimento. È un errore frequente. La legge, infatti, prevede due presupposti alternativi: l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua.

Questo significa che il punto decisivo non è soltanto “cammina o non cammina”, ma “è realmente autonomo e sicuro nel camminare?”. Una persona può riuscire a muovere qualche passo e, allo stesso tempo, non essere in grado di farlo senza controllo costante, perché rischia cadute, disorientamento, perdita dell’equilibrio o comportamenti pericolosi.

Il problema pratico: il verbale dice “deambula”, ma la persona non è autonoma

Uno dei casi più frequenti è questo: la commissione riconosce l’invalidità civile al 100%, ma nega l’accompagnamento perché ritiene che la persona sia ancora in grado di deambulare. Nel verbale compaiono formule sintetiche come “deambula con appoggio”, “deambula con ausilio”, “parzialmente autonoma”, “non necessita di assistenza continua”.

Il problema è che queste frasi, da sole, non sempre descrivono la realtà quotidiana. Una cosa è camminare per pochi metri in ambiente controllato, davanti alla commissione. Altra cosa è muoversi ogni giorno in casa, andare in bagno di notte, alzarsi dal letto, evitare ostacoli, assumere correttamente i farmaci, orientarsi nello spazio, prevenire cadute.

È qui che nasce spesso la contestazione del verbale INPS.

Supervisione continua: perché può essere decisiva

La giurisprudenza recente ha valorizzato un concetto molto concreto: la supervisione continua non è una semplice “attenzione familiare”, ma può diventare una vera forma di assistenza permanente.

Se una persona, a causa delle proprie patologie, non può essere lasciata sola mentre cammina, perché rischia di cadere o di esporsi a pericoli, quella persona non è realmente autonoma nella deambulazione. La capacità di fare qualche passo non coincide necessariamente con la capacità giuridicamente rilevante di deambulare senza accompagnatore.

Questo principio è importante nei casi di anziani fragili, pazienti neurologici, persone con Parkinson, esiti di ictus, demenze, gravi disturbi dell’equilibrio, deficit visivi associati ad altre patologie, decadimento cognitivo o pluripatologie.

La scala Barthel non decide tutto

In molti verbali e consulenze medico-legali vengono richiamate scale di valutazione, come la scala Barthel o altre schede funzionali. Sono strumenti utili, ma non devono trasformarsi in un automatismo.

Il riconoscimento dell’accompagnamento richiede una valutazione concreta della persona. Non basta dire che conserva una residua autonomia in alcune attività. Occorre capire se quell’autonomia è reale, stabile, sicura e sufficiente. Una persona può riuscire a mangiare da sola, ma non sapersi gestire nella terapia; può riuscire a lavarsi in parte, ma cadere ogni volta che prova ad alzarsi; può vestirsi lentamente, ma non orientarsi o non comprendere i rischi.

Per questo, nei ricorsi in materia di accompagnamento, è fondamentale descrivere la vita quotidiana, non solo elencare le diagnosi.

Quali documenti servono

Per contestare un diniego dell’indennità di accompagnamento, la documentazione deve essere mirata. Non basta allegare certificati generici.

Sono particolarmente utili:

  • relazioni specialistiche neurologiche, geriatriche, psichiatriche, fisiatriche o ortopediche;
  • documentazione su cadute, accessi al pronto soccorso, ricoveri o fratture;
  • certificati che indichino il bisogno di supervisione continua;
  • piani terapeutici e farmaci assunti;
  • relazioni del medico curante sulla gestione quotidiana;
  • documentazione su demenza, disorientamento, rischio wandering, alterazione del giudizio critico;
  • eventuali relazioni di assistenti domiciliari, caregiver o strutture sanitarie.

La parola chiave è “funzione”. Il giudice deve comprendere non solo quale patologia esiste, ma come quella patologia limita concretamente la persona.

Quando conviene valutare il ricorso

Il ricorso va valutato quando il verbale riconosce una condizione grave ma nega l’accompagnamento con motivazione apparente o troppo sintetica. È il caso, ad esempio, dell’invalido civile al 100% che non può uscire da solo, cade frequentemente, necessita di sorveglianza durante gli spostamenti o non è in grado di gestire le attività essenziali della giornata.

Occorre però muoversi tempestivamente. Contro il verbale negativo vi sono termini precisi e, decorso il termine, di regola resta soltanto la possibilità di presentare una nuova domanda amministrativa.

Conclusione

L’indennità di accompagnamento non è riservata solo a chi è immobile a letto. Spetta anche quando la persona, pur conservando qualche capacità residua, non può realmente camminare o vivere la quotidianità senza assistenza continua.

Se il verbale INPS ha negato l’accompagnamento nonostante una situazione di grave fragilità, il punto da verificare non è soltanto la percentuale riconosciuta, ma la qualità della documentazione medica e la concreta perdita di autonomia.

Hai ricevuto un diniego dell’indennità di accompagnamento?

Puoi far esaminare il verbale e la documentazione sanitaria per capire se ci sono i presupposti per un ricorso.

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