Una diagnosi oncologica e l’avvio della chemioterapia non fanno scattare automaticamente l’indennità di accompagnamento. Il punto centrale resta sempre lo stesso: occorre verificare se, durante il trattamento, la persona si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure non sia in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e abbia quindi bisogno di assistenza continua.
La questione è particolarmente importante perché gli effetti della terapia possono essere molto diversi da paziente a paziente. In alcuni casi il trattamento viene tollerato senza una perdita significativa di autonomia; in altri, invece, il decadimento fisico e funzionale può essere tale da rendere necessaria un’assistenza costante, anche se soltanto per una fase circoscritta.
La regola: la chemioterapia non dà diritto automaticamente all’accompagnamento
L’INPS indica tra i requisiti sanitari dell’indennità di accompagnamento l’inabilità totale e, alternativamente, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Le stesse linee guida medico-legali INPS dedicate alle patologie oncologiche precisano che deve essere escluso ogni automatismo tra trattamento chemioterapico e indennità di accompagnamento. La terapia, quindi, non basta da sola: è necessario dimostrare come abbia inciso concretamente sull’autonomia del paziente.
Cosa ha stabilito la Cassazione
La Corte di Cassazione ha affrontato più volte il problema. Un principio ormai consolidato è che la chemioterapia costituisce una situazione di fatto da valutare caso per caso.
Con la sentenza n. 25569 del 22 ottobre 2008, la Cassazione ha chiarito che occorre considerare la tipologia e l’intensità del trattamento, gli effetti prodotti sul singolo paziente e la durata della terapia. Se, in concreto, questi elementi determinano le condizioni previste dalla legge per l’accompagnamento, il beneficio può essere riconosciuto anche soltanto per il periodo interessato dal trattamento.
Un altro principio rilevante emerge dalla sentenza n. 10212 del 27 maggio 2004: il diritto può essere riconosciuto anche per periodi molto brevi, inferiori al mese, purché in quel periodo sia effettivamente presente l’impossibilità di deambulare autonomamente o di attendere agli atti quotidiani della vita senza l’aiuto di un’altra persona. La Cassazione n. 7273 del 30 marzo 2011 ha poi ribadito che non è possibile affermare in astratto né che la chemioterapia dia sempre diritto all’accompagnamento, né che non possa mai darlo.
Anche i Tribunali riconoscono l’accompagnamento durante la terapia, quando l’impatto è grave
La giurisprudenza di merito offre esempi concreti di applicazione di questi principi. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 263 del 5 novembre 2025, ha riconosciuto l’indennità di accompagnamento per i periodi di trattamento chemioterapico di una paziente, valorizzando la documentazione clinica, la reiterazione delle terapie e la loro incidenza sull’autonomia personale.
Analogamente, il Tribunale di Marsala, in un giudizio di rinvio definito nel 2024, ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari dell’accompagnamento limitatamente al periodo di esecuzione della chemioterapia e della radioterapia, aderendo alle conclusioni medico-legali favorevoli emerse in sede di accertamento tecnico preventivo.
Queste decisioni sono importanti perché mostrano che il beneficio può avere anche una durata temporanea, coincidente con il periodo nel quale gli effetti del trattamento rendono il paziente non autonomo.
Ma i ricorsi vengono anche respinti: la prova dell’effettiva perdita di autonomia è decisiva
Non tutte le controversie hanno esito favorevole. Pronunce recenti hanno negato l’accompagnamento quando la documentazione non dimostrava che gli effetti della chemioterapia avessero determinato una concreta necessità di assistenza continua.
Ad esempio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 947 del 16 marzo 2026, ha rigettato la domanda rilevando l’assenza di certificazioni mediche idonee a dimostrare, durante chemio e radioterapia, la necessità di assistenza continua. Anche il Tribunale di Lagonegro, con sentenza n. 78 del 22 gennaio 2026, ha confermato il rigetto in mancanza di documentazione clinica sufficientemente specifica sulle ripercussioni del trattamento sull’autonomia.
La differenza, quindi, non è la semplice presenza della chemioterapia, ma la capacità di documentare ciò che quella terapia ha realmente provocato nella vita quotidiana della persona.
Quali effetti possono essere rilevanti
Ai fini dell’accompagnamento non basta indicare genericamente che la terapia è “pesante” o che provoca effetti collaterali. Occorre descrivere, con documentazione medica, le conseguenze funzionali concrete. Possono assumere rilievo, quando effettivamente presenti e certificati:
- una grave astenia che impedisca di alzarsi, spostarsi o gestire autonomamente le attività essenziali;
- la necessità di aiuto per lavarsi, vestirsi, alimentarsi o utilizzare i servizi igienici;
- una compromissione della deambulazione, con necessità di sostegno o sorveglianza continua;
- episodi di malessere o instabilità tali da rendere pericoloso lasciare il paziente solo;
- un decadimento generale documentato dallo specialista oncologo e dagli altri sanitari che seguono il paziente;
- ricoveri, accessi frequenti alle strutture sanitarie o complicanze che incidano in modo sostanziale sull’autonomia personale.
Il giudizio deve essere sempre individuale. Due persone sottoposte allo stesso protocollo terapeutico possono avere conseguenze funzionali completamente diverse.
La relazione oncologica è particolarmente importante
Nei casi in cui si valuti un ricorso, la documentazione dovrebbe descrivere non soltanto la diagnosi, ma anche il trattamento effettuato e il suo impatto. È utile che la relazione oncologica indichi, quando possibile, il tipo di terapia, la sua durata, gli effetti riscontrati, l’eventuale decadimento delle condizioni generali e le concrete limitazioni nella deambulazione o negli atti quotidiani della vita.
Può essere utile anche la valutazione dello stato funzionale attraverso scale cliniche utilizzate in oncologia, come l’indice di Karnofsky o altri strumenti di performance status, purché il dato numerico sia accompagnato dalla descrizione delle reali capacità della persona. Il punto non è il punteggio in sé, ma ciò che il paziente riesce effettivamente a fare senza assistenza.
Per quanto tempo può essere riconosciuta l’indennità?
Quando la perdita di autonomia è collegata soprattutto alla terapia, l’accompagnamento può essere riconosciuto soltanto per il periodo in cui sussistono i requisiti sanitari. Non è quindi necessario che la condizione sia irreversibile.
La giurisprudenza ammette anche periodi circoscritti e, in presenza di prova adeguata, persino inferiori al mese. In concreto, la decorrenza e la durata dipendono dalla documentazione sanitaria, dalla cronologia dei cicli terapeutici e dall’accertamento medico-legale.
Quali documenti raccogliere
Per una valutazione seria del caso sono particolarmente utili:
- verbale INPS completo;
- relazione oncologica aggiornata;
- schema e calendario dei cicli di chemioterapia, immunoterapia o radioterapia;
- lettere di dimissione, accessi in day hospital e referti relativi alle complicanze;
- certificazioni del medico curante e degli specialisti sulle limitazioni funzionali;
- eventuali valutazioni di performance status e scale funzionali;
- documentazione relativa alla necessità di assistenza da parte di familiari o caregiver.
Una certificazione che si limiti a indicare “paziente in chemioterapia” può essere insufficiente. È molto più utile una relazione che spieghi se e perché il paziente non riesca a deambulare autonomamente o a svolgere gli atti essenziali della vita senza assistenza.
Quando conviene valutare un ricorso
Un approfondimento è particolarmente opportuno quando il verbale riconosce l’invalidità totale ma nega l’accompagnamento nonostante, durante il trattamento oncologico, la persona abbia avuto una marcata perdita di autonomia documentata clinicamente.
È importante verificare tempestivamente il verbale, la data di comunicazione e la documentazione disponibile, perché il ricorso giudiziario in materia di requisito sanitario è soggetto a termini precisi.
Conclusione
Durante la chemioterapia si può chiedere l’indennità di accompagnamento, ma il riconoscimento non è automatico. La domanda ha maggiori possibilità di essere accolta quando la documentazione dimostra che, per effetto della malattia e soprattutto del trattamento, il paziente ha perso in modo concreto la capacità di camminare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
La giurisprudenza consente il riconoscimento anche soltanto per il periodo effettivo della terapia e della conseguente non autosufficienza. Per questo la ricostruzione precisa della cronologia clinica e degli effetti funzionali è decisiva.
Stai affrontando una terapia oncologica e ti è stato negato l’accompagnamento?
Puoi far esaminare il verbale INPS e la documentazione sanitaria per verificare se, nel periodo della terapia, esistano i presupposti per richiedere o contestare il mancato riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Fonti essenziali
- INPS – Indennità di accompagnamento agli invalidi civili.
- INPS – Linee guida per l’accertamento degli stati invalidanti, sezione “Chemioterapia e indennità di accompagnamento”.
- Cass. civ., sez. lav., 22 ottobre 2008, n. 25569.
- Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2004, n. 10212.
- Cass. civ., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273.
- Trib. Forlì, 5 novembre 2025, n. 263.
- Trib. Marsala, 20 novembre 2024, n. 890.
Contenuto informativo: non sostituisce la valutazione legale e medico-legale del singolo caso.
